Sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR, i versamenti periodici effettuati al coniuge divorziato, anche se quest’ultimo è residente all’estero, nel caso di specie in Germania, e stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità giudiziaria tedesca.
Per poter beneficiare della deducibilità, è però necessario che il contribuente residente in Italia, nella propria dichiarazione dei redditi, indichi anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore degli assegni.
In mancanza di tale codice fiscale, viene precisato che il contribuente può richiederne l’attribuzione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 6 del DPR 605/73, sulla base di un’istanza motivata alla quale dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.