Nel caso di ristrutturazione edilizia, ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici risulterà applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies), della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/72.
Non potranno, invece, beneficiare dell'aliquota IVA ridotta le attività qualificabili come mera manutenzione.
Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano.