Nell’ipotesi di una trasformazione regressiva, il saldo IRAP per il periodo ante trasformazione deve essere versato, non potendosi applicare a tale periodo l'esonero previsto dal DL 34/2020, non trattandosi di "periodo in corso al 31 dicembre 2019"
Infatti, in applicazione del DL 34/2020, non erano dovuti il saldo IRAP per il periodo d'imposta 11 dicembre - 31 dicembre 2019, nè il primo acconto IRAP per il periodo d'imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2020.