Per i conferimenti aventi ad oggetto rami d'azienda afferenti una stabile organizzazione in Italia di un soggetto comunitario, a favore di un soggetto residente in altro Stato membro, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 176 del TUIR riguardanti la neutralità fiscale dei conferimenti di complessi aziendali.
Nell'ipotesi di conferimento, non si determina alcun realizzo delle plusvalenze o delle minusvalenze relative all'azienda oggetto del conferimento per quanto riguarda i beni effettivamente mantenuti in Italia e ivi confluiti in una (altra) stabile organizzazione, sempreché la conferitaria subentri nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita.