Per la società in nome collettivo, l’attribuzione ai soci e agli altri eredi dei redditi derivanti dalla liquidazione non determina l’emersione di alcun componente negativo qualificabile come “differenza da recesso”, trattandosi di un’ordinaria procedura liquidatoria: sono redditi di partecipazione e, pertanto, redditi d’impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone o ai loro eredi in caso di liquidazione.