Gli utili prodotti da una società con sede in Svizzera nel periodo d’imposta 2012-2019 e distribuiti a un soggetto residente in Italia non provengono da un Paese a fiscalità privilegiata e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.
Si ricorda poi che a partire dal periodo d'imposta 2019, i criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono contenuti nell'articolo 47-bis, comma 1, del Tuir.
Per quel che interessa il caso in esame, l’Agenzia evidenzia che nel periodo di formazione dell'utile, cioè dal 2012 al 2019, la società si può considerare residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta.