In caso di scissione d'azienda assicurativa, il credito da imposta sulle assicurazioni può essere trasferito all'esito della scissione d'azienda, senza le formalità richieste dagli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, dalla scissa alla beneficiaria e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per essere conseguentemente utilizzato dalla società beneficiaria.
L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.