Gli interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari, possono fruire del Superbonus, sempreché gli interventi realizzati siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia". Inoltre, in considerazione del fatto che il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento, le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse al Superbonus. l'istante potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi ovvero nell'ipotesi che - alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo - per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.