L'addebito e l'accredito dei ricavi scambiati tra la società e le imprese di trasporto interconnesse, nell'ambito del meccanismo di perequazione dei ricavi tariffari stabilito negli accordi, non rappresentano un corrispettivo per prestazione di servizi, ma una semplice dazione di denaro, pertanto in assenza di un rapporto sinallagmatico sono da considerarsi fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/72.
L'accredito del Valore GNC (quantità di gas residua dall'immesso nelle reti di trasporto e dal consegnato agli utenti finali, aumentato dei consumi connessi alla gestione della rete) dalla società alle imprese di trasporto interconnesse si ritiene escluso dall'ambito applicativo IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.