I passaggi interni da SGR partecipante al Gruppo IVA e i fondi immobiliari gestiti (tra loro separate ai sensi dell'art. 36, co. 3, DPR 633/72), anche qualora abbiano ad oggetto prestazioni esenti di cui all'art. 10, co. 1., n. 1), DPR 633/72, devono essere valorizzati alla stregua di passaggi interni, ai sensi dell'art. 36, co. 5, DPR 633/72.
I passaggi interni non concorrono a formare il volume d'affari della SGR. Non si tiene conto dei passaggi per la determinazione della percentuale di detrazione della SGR. La SGR è legittimata ad effettuare un'ulteriore separazione contabile in relazione alle attività svolte da ciascun fondo, conformemente a quanto previsto per la separazione delle attività nell'ambito del settore immobiliare.