L'Istante che, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018 poi rilasciato il 13 febbraio 2019, ha omesso di allegare l'asseverazione, non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus. Tuttavia, egli può fruire della detrazione per la ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 16-bis del TUIR, però solo con riferimento alle spese per gli interventi realizzati sull'immobile (C/2) per il quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d'uso in abitativo.