Una Fondazione di diritto privato Svizzera che investe in Italia per il tramite di un fondo svizzero può applicare, per i dividendi distrubuiti dalle società italiane, la ritenuta del 15% prevista dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, in luogo della ritenuta del 26% di cui all'art. 27, comma 3, del DPR n. 600/1973.