La compravendita di terreni aventi natura agricola ai sensi del nuovo piano regolatore adottato in salvaguardia (dal Comune) ma non ancora approvato (dalla Regione) affianca "giuridicamente" con pari efficacia il PRG esistente, il quale "approvato e adottato" attribuisce natura non agricola al terreno. Considerato che dalla normativa urbanistica si rileva che non è possibile rilasciare un permesso di costruire su dette aree, in quanto la "natura agricola attuale, seppur sospesa alla definitiva approvazione, lo impedisce", ne consegue che è confermata la qualificazione, anche dal punto di vista fiscale, del terreno come agricolo.