Il valore fiscalmente riconosciuto delle frequenze, alla data di passaggio ai principi IAS/IFRS, deve essere assunto in continuità con il precedente valore fiscale e potrà essere dedotto "sulla base dei criteri applicabili nei precedenti esercizi", ossia secondo l'originario piano di ammortamento, fino al completo esaurimento dello stesso. Valore che può essere riallineato. Sia ai fini IRAP che IRES nel calcolo della quota di TFR deducibile assumerà rilevanza il precedente valore fiscale del fondo TFR, ossia quello rinvenibile (in continuità) al 31 dicembre 2018. I dati indicati nel Modello Redditi SC 2019, in presenza di opzione per il riallineamento esercitata tempestivamente, potranno essere corretti con le modalità ordinarie tramite dichiarazione integrativa, provvedendo a versare le eventuali maggiori imposte dovute, con relative sanzioni ed interessi.