Se i crediti deteriorati, prima della cartolarizzazione, sono ceduti dalla banca o intermediario finanziario generante gli stessi ad un intermediario non finanziario, che opta per la cartolarizzazione, non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per le società veicolo d'appoggio di cui all'art. 7.1, comma 4-bis, della Legge n. 130/1999, che prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposte di registro, ipotecaria e catastale. Infatti, la cessione dei crediti deteriorati deve essere realizzata da banche ed intermediari finanziari autorizzati, condizione fondamentale per poter utilizzare le disposizioni fiscali agevolative in esame.