1) Le borse di studio da erogare ai familiari dei dipendenti nell'ambito di un piano di welfare, corrisposte in base alla mera iscrizione e frequenza scolastica ad una scuola o università e non finalizzate né al rimborso della retta né a premiare studenti che raggiungono livelli di eccellenza, non possono rientrare nella fattispecie di non imponibilità di cui all'art. 51, co. 2, lett. f-bis), del TUIR. 2) Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel 1° anno può essere cumulato con quello maturato nel 2° anno, nel limite temporale di validità del piano e a condizione che tali somme non siano mai convertibili in denaro.