Nel contratto stipulato tra l'Azienda Sanitaria, l'istante Ente ospedaliero e una casa di cura, le prestazioni di ricovero rese dalla casa di cura nei confronti dell'interpellante, remunerate in misura conforme al Tariffario Regionale, sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19) del DPR n. 633/1972. Tuttavia, nel momento in cui cesserà lo stato di emergenza, le prestazioni rese da strutture private non accreditate non potranno più godere dell'invocata esenzione IVA.