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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La prestazione di selezione del bestiame effettuata per allevatori terzi, anche se svolta da un imprenditore agricolo, non si considera come un’attività connessa all’agricoltura, in quanto manca il requisito oggettivo.
L’operazione di affitto d'azienda non interrompe la continuità aziendale nel caso di risoluzione del contratto, pertanto il confronto del fatturato non deve essere eseguito con l’anno ante affitto, ma sarà necessario determinare la soglia di accesso al CFP includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto nel 2019 e calcolare la riduzione del fatturato confrontando i dati riferiti ai periodi di riferimento, considerando anche il fatturato dell'azienda concessa in affitto.
Nel caso di una riorganizzazione aziendale, la società non può essere considerata come soggetto neocostituito ai fini del contributo a f.do perduto Covid-19, mentre deve determinare il contributo a fondo perduto del DL Sostegni considerando gli effetti delle aziende acquisite in affitto, sia con riferimento alla determinazione della soglia massima di ricavi o compensi che per la verifica della contrazione del fatturato.
Il contributo a fondo perduto erogato a causa del Covid-19 non rileva ai fini della soglia dei 65.000 euro per l'ingresso o il mantenimento del regime forfetario.
Per il calcolo del fatturato, la società immobiliare esercente attività agricola deve includere anche la quota di corrispettivo versata al momento della cessione nel 2019, mentre non deve considerare le somme percepite nel 2018 a titolo di acconto su preliminari di cessioni di immobili perfezionate nel 2019.
Al fine di determinare l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2019 e nel 2020 per l'accesso al contributo a f.do perduto del DL Sostegni, la ditta individuale esercente attività di commercio al dettaglio di carburante deve includere anche il dato del prezzo corrisposto al fornitore.