La transazione con stralcio divisionale avvenuta in seguito ad una successione, in cui un'erede percepisce una quota di fatto minore rispetto alla quota di diritto prevista nella dichiarazione di successione, determina l'ipotesi di una divisione senza conguaglio, pertanto trova applicazione l'imposta di registro dell'1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I, del TUR. La base imponibile dell'imposta è la quota di diritto.