La prestazione di servizi (consulenza) è territorialmente non rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-ter, essendo il committente un soggetto passivo non stabilito in Italia.
Il contratto di consulenza pagato con corrispettivi in azioni deve essere valutato al valore normale, prendendo a riferimento come competenza l'esercizio di maturazione dei corrispettivi.
La valorizzazione del corrispettivo ai fini IVA non può non tenere conto della determinazione del valore normale definito ai fini delle imposte dirette.