Stante l’ampia formulazione dell’articolo 14 della L. 342/2000 e dell’articolo del DM 162/2001, il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento (in tal senso anche le circolari 18/2016 e 14/2017).
Pertanto, non è ostativa la circostanza che: il costo storico degli avviamenti abbia già trovato, in passato, riconoscimento fiscale (per effetto di precedenti discipline di riallineamento/affrancamento); tale valore abbia già concorso, medio tempore, alla formazione del reddito e del valore della produzione attraverso il ciclo di ammortamento fiscale gestito extra contabilmente.