In presenza di un’operazione di riorganizzazione aziendale, al fine di verificare il rispetto della soglia di 250 milioni di euro di ricavi o compensi (diretta a individuare i contribuenti beneficiari della disposizione), occorre identificare il relativo momento di perfezionamento. Qualora questo intervenga dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, con la conseguente estinzione delle società danti causa solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo, la sussistenza del presupposto quantitativo deve essere verificato distintamente in capo alla società incorporante e alle società incorporate. Per contro, nell’ipotesi in cui l’operazione di aggregazione si sia perfezionata nel 2019, occorre procedere alla verifica del parametro dei ricavi in modo unitario, in capo alla società risultante dalla fusione (ovvero avendo riguardo al dato aggregato quale somma dei singoli dati contabili rilevabili alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta antecedente gli effetti della fusione). In tal senso anche la risposta n. 502/2020.