In caso di trasformazione da indennità equipollente a TFR versata a un fondo di previdenza complementare: 1) la quota di IFR maturata dal dipendente sino al momento dell'adesione al Fondo, in caso di successiva conservazione del TFR presso l'Istante, è soggetta alla disciplina fiscale delle indennità equipollenti, a prescindere dalla data di passaggio (ante o post 2000); 2) la quota di IFR maturata dal dipendente sino al momento dell'adesione al Fondo, nel caso di successivo versamento al fondo, va imputata ai vari montanti della posizione individuale, in ragione del periodo di effettiva maturazione; 3) la somma liquidata a titolo di "lump sum" è soggetta a tassazione con la medesima aliquota del TFR, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUIR.