L'erogazione da parte del Comune di sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel proprio territorio, che hanno subito gli effetti della chiusura o sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, sono esenti da imposizione, pertanto non si applica la ritenuta a titolo d'acconto del 4% di cui all'art. 28, co. 2, del DPR n. 600/73.