In caso di vendita competitiva, il trasferimento dell'immobile, se parte acquirente dell'atto di compravendita coattivo è lo Stato, non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. La vendita competitiva conserva la propria natura coattiva a prescindere dalla forma dell'atto di trasferimento (atto notarile o decreto di trasferimento). Infatti, i trasferimenti nell'ambito della liquidazione fallimentare, sia che avvengano per effetto di un decreto di trasferimento, sia che avvengano per effetto di atto negoziale, prescindono del tutto da un elemento essenziale, in prospettiva privatistica: il consenso del venditore.