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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dell'intervento complessivo al 30 giugno 2022, si ritiene che tale percentuale vada riferita all'intervento complessivamente considerato e non limitatamente ai soli lavori antisismici.
ll locatore persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, può optare per il regime della cedolare secca anche se la parte conduttrice è un condominio che non esercita attività di impresa, o di arti e professioni e l'immobile oggetto di locazione è destinato al custode del Condominio il quale lo utilizza per abitazione principale propria e del di lui nucleo familiare.
I controesodati, iscritti all'AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati possono esercitare l'opzione per fruire dell’estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta. Il decreto Crescita non contiene alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti ("controesodati") che sono rientrati in Italia.
In tema di obblighi di monitoraggio fiscale, i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del modello Redditi - Persone Fisiche. Le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.
Nell'ipotesi di decadenza dal regime di esenzione per gli "investimenti qualificati" per le casse di previdenza non sussiste alcun obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto che la disciplina agevolativa nulla prevede al riguardo, ad eccezione dell’obbligo di separata evidenza degli investimenti qualificati.
Il credito IPT derivante dal versamento effettuato a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno di imposta 2021 può essere incluso nel ramo di azienda oggetto di trasferimento alla cessionaria. Al fine del perfezionamento del trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il provvedimento n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento, i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società cessionaria.