Nell’ambito dei gruppi societari, se non vi è coincidenza soggettiva tra la capogruppo ai fini del bilancio consolidato e la controllante ai fini della liquidazione di gruppo IVA, solo quando quest'ultima (controllante IVA) è, a sua volta, obbligata alla presentazione di un bilancio consolidato, confluendo in essa entrambe le figure di controllante IVA e controllante civilistica, la garanzia può essere dalla medesima prestata direttamente.