Per i concordati preventivi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis si applicano i chiarimenti già resi in passato dall’Amministrazione finanziaria, con cui è stato chiarito che, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.