Con riferimento alle prestazioni di servizi relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merce, nel rilevare che tali operazioni possono fruire del regime di esenzione se riguardano la negoziazione, mentre sono assoggettate a imposta se concernono la custodia e l'amministrazione degli stessi, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nella "attività di negoziazione" titoli, nell'accezione elaborata dalla Corte di Giustizia UE, idonea "a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli" deve essere ricompreso il servizio reso a una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione.