Nell'ambito delle prestazioni sanitarie, il mandatario può agire "in nome e per conto" del mandante solo se è a sua volta una struttura autorizzata all'attività sanitaria. Solo in presenza di entrambi i presupposti oggettivo e soggettivo, le prestazioni che il mandatario rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante. Diversamente, non può che realizzarsi un rapporto diretto tra i pazienti ed il prestatore sanitario che deve, dunque, emettere fattura, in regime di esenzione IVA, direttamente nei confronti dei pazienti ed assolvere all'obbligo di invio dei dati al STS.