Sotto il profilo soggettivo, presupposto per fruire dell'affrancamento dell'avviamento è che la società abbia iscritto nel proprio bilancio individuale le partecipazioni di controllo, per effetto di una delle varie operazioni traslative o acquisitive, e che faccia parte di un gruppo che, a seguito di tale iscrizione, abbia rilevato nel bilancio consolidato dell'esercizio in corso una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa o altra attività. Occorre quindi che il soggetto titolare della partecipazione di controllo, oltre a redigere il proprio bilancio ai sensi dell'articolo 2423 e ss. del c.c. o in base ai principi contabili internazionali, sia anche oggetto di consolidamento nel bilancio.