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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Al fine di stabilire se le regolazioni finanziarie operate in attuazione degli aggiustamenti transfer pricing rappresentino il corrispettivo di un'operazione rilevante ai fini IVA si rende necessario in primo luogo riscontrare l'esistenza di rapporto un giuridico a prestazioni reciproche tra la società e le proprie consociate estere e, conseguentemente, verificare se nell'ambito del predetto rapporto sussista un nesso diretto tra i trasferimenti effettuati a titolo di aggiustamenti di transfer pricing e eventuali cessione di beni e/o prestazione di servizi rese dalla società.
Sussiste un'impresa commerciale ai fini della "Pex" se la società partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Il requisito della commercialità ricorre, altresì, nel caso in cui l'impresa disponga della capacità - anche solo potenziale - di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici di norma previsti, da individuarsi in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
In tema di deducibilità dei costi, l'onere della prova della sussistenza del requisito di inerenza di un componente negativo di reddito spetta al contribuente dimostrare la riferibilità di un costo all'attività dell'impresa ovvero all'oggetto sociale dell'impresa in quanto l'inerenza non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività d'impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.
Nel caso di versamento dell'acconto del 20% nel 2019 e mancata ultimazione degli investimenti nel 2020, la società non può accedere all'iper ammortamento, in quanto entro il termine del 31 dicembre 2020 non vi è stato il completamento, tuttavia può beneficiare del credito d’imposta beni strumentali.
I costi sostenuti da una società nel corso dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 in forza di contratti stipulati con committenti non residenti, e considerati relativi ad attività di ricerca e sviluppo, devono considerarsi comunque esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Nel caso di fusione tra società francesi con partecipazioni in società italiane, il regime di neutralità fiscale può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata dalla direttiva UE fusioni-scissioni e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni: l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana; i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano; l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.