La società deve dimostrare, in sede di controllo, la congruità dei costi di posa in opera rispetto al costo dei beni strumentali a cui si riferiscono, producendo tutti gli elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali che giustificano il sostenimento e la capitalizzazione degli oneri ai sensi del principio contabile OIC 16 e la loro rilevanza come "oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'art. 110, co. 1, lett. b), del TUIR.