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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Per la demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti), il limite di spesa massimo ammesso alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, ossia nel caso specifico di interventi antisismici di 96.000 euro.
I contributi erogati dal Comune al Consorzio Fidi in seguito all'emergenza Covid, volti a sostenere le attività economiche del territorio, non assumono rilevanza ai fini delle imposte dirette, pertanto non si applica la ritenuta a titolo d'acconto del 4% di cui all'art. 28, co. 2, del DPR n. 600/73.
Il contribuente può fruire del Superbonus anche prima che venga conclusa la stipula del contratto con il GSE a condizione che abbia già ricevuto la comunicazione di accettazione dell’istanza da parte dello stesso GSE.
Nel caso in cui, per gli interventi ammessi al superbonus, sia prevista l'emissione di SAL, è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30% dell'intervento complessivo, non rilevando la circostanza che tale percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi.
Il contribuente può beneficiare del regime dei lavoratori impatriati anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità "smart working", a condizione di trasferire la residenza fiscale in Italia. La normativa, infatti, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato. Pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti siano stranieri.
Con riferimento all'applicabilità delle retribuzioni convenzionali, in caso di attività di lavoro dipendente all'estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato, la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime. E' infatti necessario che il soggetto sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le retribuzioni convenzionali.