Con riferimento al regime fiscale per i neo residenti (Tuir, art. 24 bis) viene chiarito che: 1) il sostituto può applicare la ritenuta del regime agevolato solo sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e soltanto dopo l'esercizio dell'opzione in dichiarazione da parte del lavoratore; 2) le ritenute effettuate dal sostituto, in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, nel periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, precedentemente a tale momento, potranno essere recuperate mediante istanza di rimborso; 3) ai fini del calcolo del periodo all'estero o in Italia, i giorni di ferie, le festività e i riposi settimanali si considerano effettuati in Italia, così come i giorni in cui vi è il trasferimento; 4) per i bonus con erogazione in anni successivi, nel calcolo si utilizza al denominatore l'anno solare e non i giorni convenzionalmente lavorativi dell'anno; 5) il sostituto d'imposta è obbligato ad operare la ritenuta, pertanto è responsabile della relativa determinazione. Da questa non può essere sollevato, dunque a nulla rileva l'autodichiarazione dei giorni prestati all'estero da parte del dipendente.