Il Cittadino tedesco che si è trasferito in Italia a novembre 2019 per iniziare un'attività di lavoro dipendente presso un Centro intergovernativo, sebbene sia esonerato ai sensi della Clausola 11 dell'Accordo tra il Governo Italiano e il Centro da qualsiasi forma d'imposizione diretta sia sui redditi percepiti dal Centro che su ogni reddito di fonte estera di cui risulta beneficiario nel periodo lavorativo, deve considerarsi residente fiscalmente in Italia dall'anno 2020 e, pertanto, sarà soggetto ad imposizione per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione, nonché tenuto ad assolvere l'IVIE e l'IVAFE.