I fondi disciplinati dalla normativa francese del caso di specie possono essere ricondotti tra i fondi comuni di investimento di cui all'art. 10, co. 1, n. 1), del DPR n. 633/72.
I servizi di consulenza in esecuzione di "Advisory Agreement" erogati a favore di fondi francesi equiparabili agli OICVM, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, sarebbero riconducibili nell'ambito dell'esenzione IVA, con la conseguente limitazione del diritto alla detrazione IVA assolta sugli acquisti.