1) I servizi relativi alla costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari, nel presupposto che l'impianto sia riconducibile tra le opere di urbanizzazione secondaria, possono fruire dell'aliquota IVA del 10%. Anche le cessioni di beni forniti per la costruzione dell'impianto possono fruire dell'aliquota agevolata, ad eccezione delle materie prime e semilavorate; 2) Le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti gestiti nell'impianto possono fruire dell'aliquota IVA del 10%, qualora siano riconducibili alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di "rifiuti urbani" e di "rifiuti speciali"; 3) I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti potranno fruire dell'aliquota agevolata del 10%, qualora sia riscontrabile il nesso di accessorietà di tali interventi rispetto alla gestione dell'impianto medesimo e sempre che detti interventi di manutenzione siano eseguiti dal medesimo soggetto che gestisce gli impianti.