Nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, con riferimento al patrimonio destinato a uno specifico affare, viene chiarito che: 1) la sua costituzione non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, in mancanza di effetti traslativi; 2) il medesimo non è né un soggetto passivo IRES né IRAP, pertanto le relative operazioni dovranno essere attribuite alla società nell'ambito della quale viene istituito tale patrimonio; 3) nel caso di opzione per la separazione delle attività ai fini IVA, l'opzione rileva con riferimento all'unica impresa, a prescindere dalla presenza del Patrimonio Destinato; 4) i debiti chirografari in valuta diversa dall'euro sono valutati in base al controvalore in euro risultante dalla conversione al tasso di cambio alla data di trasferimento; 5) ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva, il valore fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di conversione da contrapporre al valore contabile del debito deve tener conto dell'eventuale perdita su crediti dedotta dal creditore per effetto della conversione.