Nel caso in cui una società italiana sia stata obbligata, a seguito di accertamento, a versare le imposte in Kazakistan, pur non avendo in tale Paese una stabile organizzazione, il contribuente non potrà beneficiare del credito d'imposta per le imposte versate all'estero, in quanto il prelievo è stato effettuato in violazione dell'art. 7 della Convenzione sulle doppie imposizioni tra i due Paesi. In presenza di una simile violazione da parte dell'altro Stato, l'Italia non è tenuta a fornire nessun meccanismo per alleviare la doppia imposizione che si viene a generare e a cui si potrebbe porre rimedio solamente tramite una procedura di accordo tra gli Stati interessati.