Per l'istituto bancario con sede centrale in uno Stato dell'UE con stabile organizzazione in Italia che intende interrompere l'operatività diretta in Italia, facendo confluire l'intero ramo aziendale costituente la stabile organizzazione italiana in capo alla sede centrale, tale operazione di riallocazione: 1) non assume rilevanza ai fini IVA, poiché manca l'alterità soggettiva necessaria a realizzare un'operazione rilevante; 2) non determina alcun trasferimento intersoggettivo di beni ai fini delle imposte indirette, con l'atto depositato presso il notaio italiano che sarà soggetto all'imposta di registro in misura fissa quale atto non avente contenuto patrimoniale; 3) con riferimento all'immobile in cui vi è la sede della stabile organizzazione le eventuali formalità saranno soggette ad imposta ipotecaria, mentre per le eventuali volture catastali dei medesimi immobili si applica l'imposta catastale in misura fissa.