La società interessata da un’operazione di scissione parziale, che in seguito alla stessa, nel corso del 2022, cessa l’attività bancaria per intraprendere quella “prevalente” di intermediazione mobiliare, può determinare Ires e Irap dovute al 2022, applicando la specifica disciplina prevista per le società di intermediazione mobiliare (Sim). In esito all'operazione di riorganizzazione, infatti, non si produce alcuna modifica soggettiva idonea a legittimare l'applicazione di un diverso regime fiscale, risultando mutate esclusivamente le regole di calcolo dell'imposta sul reddito (a fini, ad esempio, dell'aliquota Ires, della disciplina degli interessi passivi e dei criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap).