Le somme oggetto di un decreto di sequestro preventivo sono indeducibili come perdite su crediti, non sussistendo gli elementi certi e precisi (art. 101, c. 5, TUIR). Infatti, nel caso esaminato, in via astratta è possibile che il sequestro perda efficacia e solo al momento di chiusura del procedimento si realizza l'estinzione del diritto connesso al credito.