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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di disapplicare le norme antielusive ai fini ACE (art. 10, c. 3, del DM 3.8.2017) con riferimento al caso di una banca che ha effettuato diversi finanziamenti intercompany, rilevando un incremento rispetto al saldo del 31 dicembre 2010, nonché acquistato partecipazioni qualificate e rami di aziende da altre società del gruppo .
L'Agenzia delle Entrate affronta il caso di un gestore del Servizio idrico integrato (SII) che decide di cambiare le modalità di contabilizzazione del "FoNI" (una componente della tariffa destinata a finanziare gli investimenti), qualificandolo non più come ricavo ma come contributo in conto impianti. L’Agenzia indica quale unica modalità per recuperare gli effetti fiscali derivanti da tale cambio di impostazione contabile la presentazione di dichiarazioni integrative a favore previste in caso di correzione di errori od omissioni (art. 2, c. 8, DPR 322/1998).
Per il commercio di quotidiani e periodici nonché dei relativi supporti integrativi, la forfetizzazione della resa al 95%, prevista dal DL 73/2021 (art. 67, c. 7), si applica in relazione all’intero anno 2021 e non solamente dal giorno di entrata in vigore del citato Decreto.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce il principio che una “prestazione di servizi composita” sotto il profilo IVA, a favore di un soggetto che gestisce sia organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sia fondi a essi non assimilabili, non può beneficiare dell’esenzione IVA, non essendo ammessa una scomposizione del servizio unico in funzione dei suoi utilizzi.
Le cessioni di beni in commercio elettronico tramite l'intervento di un'interfaccia elettronica effettuate da una stabile organizzazione italiana di una società extra-UE (UK) sono qualificate come "ordinarie" vendite di commercio elettronico "indiretto", con applicazione della relativa disciplina. In tal caso, per eventuali rimborsi dell'imposta andranno seguite le regole fissate in via generale dagli artt. 30 e 38-bis del DPR n. 633/72.
In caso di erogazione del trattamento di fine mandato a seguito di una polizza assicurativa stipulata dalla società a favore del socio (beneficiario della polizza), il liquidatore non deve versare le ritenute fiscali per conto della società qualora tali somme siano erogate dall’assicurazione dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese.