Rientra nella discrezionalità del contribuente la scelta relativa alle modalità di circolazione dell'azienda, in forma diretta (cessione) o indiretta (trasferimento di partecipazione). Si tratta di operazioni che, seppur disciplinate da regimi fiscali differenti, sono poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità fiscale.
Pertanto, spetta al contribuente ogni valutazione in ordine all'assetto organizzativo ritenuto più funzionale a dare concreta attuazione agli interessi economici perseguiti, nel rispetto delle disposizioni fiscali e dei principi dell'ordinamento tributario.