Tutte le volte in cui il periodo agevolato è di durata inferiore o superiore a quella standard di dodici mesi, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d’imposta R&S (L. 160/2019, art. 1, c. 198 e seguenti) devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato.
Pertanto, se il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020-30 aprile 2020), la società può beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo d’imposta 1° maggio 2020-30 aprile 2021, effettuando gli opportuni ragguagli in base alla durata effettiva del periodo agevolato.