I corrispettivi erogati nei confronti dei Punti di Raccolta da una società di bookmaker per le scommesse sportive e per i giochi di abilità e di sorte in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, nn. 6) e 7), del DPR n. 633/72, salva una specifica richiesta del cliente, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.