Il servizio reso da una società tramite piattaforma web, per la comparazione dei prezzi dei servizi di trasporto offerti da vari operatori consentendo poi di acquistarli tramite la medesima, non configura un servizio elettronico ai fini IVA, in quanto il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta ordini e non muta la natura tangibile dell'operazione, ossia l'intermediazione. Nel caso di fattura elettronica semplificata del servizio suddetto, nel tracciato deve essere indicata la P.I. o il C.F. del cliente, non essendo sufficiente riportare solo i dati anagrafici del soggetto, in quanto indicazione funzionale alla corretta identificazione del committente/cessionario ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura.