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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in valuta estera: il momento impositivo è la cessione delle partecipazioni; rilevano per la determinazione del costo della partecipazione il cambio al momento di esercizio dell'opzione, mentre per le successive vendite il cambio del giorno della cessione; gli stessi criteri vanno utilizzati per la valorizzazione delle commissioni di vendita, i cui importi sono costi inerenti alla determinazione della partecipazione.
Gli emolumenti corrisposti per la conclusione del rapporto lavorativo con una dipendente italiana non residente (Svizzera) possono scontare l'applicazione del regime convenzionale, pertanto possono essere esclusi in via facoltativa dall'applicazione delle ritenute, per la sola quota parte dei medesimi soggetta a tassazione esclusiva all'estero (Svizzera).
Dalla base imponibile dell'Imposta di Successione è deducibile la quota residua del mutuo fondiario contratto dal defunto per la ristrutturazione di un complesso immobiliare, in quanto non costituisce un debito contratto per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario, che sarebbe indeducibile a tali fini.
Un ricercatore Italiano residente dal 2016 in Belgio, non iscritto all'AIRE, può fruire del regime agevolativo se è in grado di comprovare su base convenzionale di aver avuto effettivamente la propria residenza in Belgio negli anni d'imposta 2018 e 2019.
Le quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti da violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada (di cui alla Legge n. 689/1981) non sono soggette all'imposta di bollo.
Le locazioni di fabbricati in Italia effettuate da soggetti esteri aventi P.I. Italiana sono rilevanti ai fini IVA in Italia (art. 7-quater), ma non devono essere fatturate con la P.I. Italiana, in quanto l'imposta è assolta mediante reverse charge dai locatari, poiché sono soggetti passivi stabiliti in Italia. Il possesso di un numero di P.I. in Italia da parte di un soggetto estero (ID o RF) non preclude al medesimo il diritto di richiedere il rimborso IVA sugli acquisti effettuati nel territorio Italiano.