La cessione a terzi delle quote/titoli di CO2 prodotti volontariamente non è in alcun modo riconducibile all'attività agricola connessa, i cui proventi concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Inoltre, tale cessione non può essere ricondotta al regime speciale IVA applicabile alle attività agricole connesse, ma è da inquadrare come prestazione di servizi, in particolare alle cessioni di diritti immateriali. Si applica il reverse charge, ai sensi dell'art. 17, co. 6 , lett. d-bis), DPR 633/1972.